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Pesca in Val di Fassa
È gestita dall’Associazione
Pescatori Val di Fassa e può essere praticata
nel torrente Avisio ed in alcuni bacini
È gestita
dall’Associazione Pescatori Val di Fassa e
può essere praticata nel torrente Avisio
(lungo tutto il tratto riguardante la Val di Fassa),
nel bacino di Fedaia, nel lago delle Pozze (Passo
S. Pellegrino) e nel bacino di Pezzè (Soraga).
È consentita la cattura di un massimo di
sei trote.
Per il torrente Avisio l’apertura è
fissata al 1° aprile, mentre per i laghi ad
avvenuto disgelo, comunque non prima del 10 marzo.
La chiusura è stabilita al 30 settembre per
tutte le acque.
I permessi, del costo di Euro 10,50, vengono rilasciati
da esercizi commerciali di tutti i paesi della Valle
e su di essi sono riportati il regolamento e le
norme dettagliate per l’esercizio della pesca.
Per ottenere il permesso (valido un solo giorno)
è necessario possedere la licenza governativa.
REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE PESCATORI VAL DI FASSA
1) Il titolare del presente permesso è
autorizzato all'esercizio della pesca nel Torrente
Avisio, Diga di Fedaia, Lago delle Pozze (S. Pellegrino)
e nella Diga di Pezzè (Soraga) rispettando
le tabelle di confine che limitano la riserva di
pesca del comune di Moena.
2) Cattura massima: n. 6 pezzi.
3) Misura minima: cm. 20 per trota
fario - iridea e salmerino, cm. 34 per trota marmorata.
4) Non si potrà usufruire
di un secondo permesso sulle acque in concessione.
5) Nel Torrente Avisio potrà
essere usata una sola canna, nei laghi n. 2 canne,
in entrambi i casi dovranno essere custodite personalmente.
Il pescatore dovrà essere munito di contenitore
personale.
6) E' vietata la pesca notturna.
7) E' vietato l'esercizio della
pesca con l'uso della larva, della mosca carnaria,
la pasturazione, le reti, la fiocina e le mani.
8) Le sottomisure catturate dovranno
essere slamate con la massima cura e quelle inamate
in profondità dovranno essere liberate solo
ed esclusivamente mediante il taglio del filo. Le
trote di misura superiore alla minima devono essere
trattenute.
9) E' fatto obbligo di segnare
la zona di pesca ed immediatamente il pesce pescato
nell'apposita casella.
10) Per quanto non previsto dal
presente regolamento, valgono le disposizioni di
legge in vigore in materia di pesca e i provvedimenti
disciplinari interni.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per i trasgressori verrà ritirato il permesso
di pesca e il pescato a norma dell'art. 22 L.P.
n. 60 così come modificato dall'. art. 65
L.P. del 09.09.96 n. 8. A seguito
di più infrazioni e a seconda della gravità
delle stesse il pescatore verrà segnalato
come indesiderato.
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